Detrazione delle spese sanitarie ed invio dati al sistema tessera sanitaria.
Gentile paziente,
L’articolo 1 commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n.160 pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 prevedono espressamente che la detraibilità del 19% degli oneri previsti dall’art. 15 del DPR 917/1986, dal 1° gennaio 2020 è condizionata al fatto che le spese stesse effettuate negli studi privati siano pagate solo con sistemi tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Il D. Lgs. N. 175 del 21 Novembre 2014 ha introdotto l’obbligo negli Studi Medici, gli Studi Odontoiatrici e le strutture sanitarie accreditate con il S.S.N., e successivamente alle altre professioni sanitarie come l’Igienista Dentale di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.) i dati delle spese sanitarie sostenute dai pazienti.
Le spese sanitarie da lei sostenute in questo studio (se pagate con strumenti tracciabili) saranno quindi inviate direttamente al Sistema Tessera Sanitaria e saranno presenti nel suo modello 730/Unico precompilato.
Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 Luglio 2015 e dei successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2015 e 29 luglio 2016, il paziente può esercitare il diritto di opposizione alla comunicazione dei propri dati da parte del professionista al Sitema Tessera Sanitari prima dell’emissione della fattura, tramite esplicita richiesta verbale da annotarsi in fattura a cura del professionista.
Qualora non esprimiate oralmente la vostra opposizione all’invio dei dati, provvederemo a comunicare i dati della fattura al S.T.S. secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.